Il Sindaco
Avv. DOMENICO FORGIONE
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Il Sindaco, nell’ordinamento italiano, è l’organo monocratico a capo del governo del Comune. Secondo l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune, ovvero detiene il potere esecutivo a livello locale assieme alla Giunta; rappresenta l’Ente locale; convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio comunale; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti; sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune; esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna; provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il sindaco è autorità sanitaria locale (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 217). In questa veste, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, può anche emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica. Il Sindaco è anche ufficiale del Governo, le cui funzioni sono disciplinate dall’art. 54 del D. Lgs n. 267/2000. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e previa comunicazione al Prefetto, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Se l’ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi. Con tali provvedimenti, in casi di emergenza connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza o per motivi di sicurezza urbana, il Sindaco può anche modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio. Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno stato membro dell’Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato. Secondo l’art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Sindaco è autorità comunale di protezione civile: al verificarsi dell’emergenza nel territorio comunale, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta regionale. Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, chiede l’intervento di altre forze e strutture al Prefetto.
Secondo l’art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000 il Sindaco nomina il Segretario comunale, che dipende funzionalmente da lui, scegliendolo tra gli iscritti all’apposito albo.
Il Segretario cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del Sindaco che l’ha nominato, salvo che non sia confermato dal nuovo Sindaco.