9 Luglio 2021
ORDINANZA SINDACALE N. 28 DEL 06/07/2021-PREVENZIONE DEGLI INCENDI LUNGO LE STRADE, NELLE CAMPAGNE E NEI BOSCHI
IL SINDACO
Premesso che:
– ai sensi degli artt. 3 e 6 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, il Sindaco è Autorità territoriale di protezione civile;
– il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di protezione civile;
– la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 237 del 14.06.21, ha dichiarato lo “stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi anno 2021”;
Considerato che:
– le condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rendono fortissimo il rischio di incendi boschivi e di interfaccia, altamente pregiudizievoli per l’incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;
– l’abbandono e l’incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all’interno che all’esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predisponente di incendi;
– si rende assolutamente necessario provvedere alla rimozione di sterpaglie, rovi e vegetazione, soprattutto in prossimità di boschi, strade, impianti industriali e artigianali, fabbricati ed insediamenti abitativi;
Considerata, altresì, la necessità di provvedere, con criteri uniformi e durante l’intero anno, alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi, in modo particolare nel
corso dell’estate quando massimo è il rischio;
Visto l’art. 182, comma 6-bis del D. Lgs. n. 152/2006 (norme in materia ambientale) il quale, tra l’altro, così dispone: “Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle
regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 “modifica al sistema penale”;
Visti gli artt. 17 e 59 del T.U. della legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, e gli artt. 449 e 650 del C.P.;
Visti:
– le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al D.M. 26.01.1966;
– la legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21.11.2000;
– la legge regionale n. 11 del 07.05.96 e ss.mm.ii.;
– il T.U. degli Enti Locali, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo agli artt. 50 e 54 disciplinanti le competenze del Sindaco in ordine all’adozione di ordinanze finalizzate all’esecuzione urgente e necessaria di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana nonché alla prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;
Ritenuto necessario ribadire gli obblighi degli enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia dell’incolumità pubblica;
Rilevata la esistenza di una concreta situazione di rischio per la incolumità pubblica e privata a causa dell’andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali
e sui terreni incolti;
Considerato che l’abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvopastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio provinciale;
Vista la nota prefettizia prot. n. 45376 del 16.06.21 con la quale, tra l’altro, viene raccomandato ai Sindaci di adottare i provvedimenti di competenza con particolare riguardo al divieto di bruciatura di residui vegetali connessi all’esercizio delle attività agricole e silvo-forestali;
Ritenuto di dover provvedere allo scopo previa emissione di apposita ordinanza;
Accertata la necessità di effettuare interventi operativi e preventivi al fine di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 50 del D. L/vo n. 267/2000, nonché del vigente statuto comunale;
RENDE NOTO
lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo dell’intero territorio della Regione Campania dal 15 giugno al 20 settembre 2021, salvo proroghe, dichiarato col decreto dirigenziale regionale citato in premessa, ed in virtù di tale provvedimento
O R D I N A
a. nel periodo dal 15 giugno al 20 settembre 2021 – salvo proroghe – su tutto il territorio comunale è sempre vietata, ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis del D. Lgs.3 aprile 2006, n. 152, la bruciatura di residui vegetali e forestali o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;
b. a tutti i proprietari di terreni incolti e delle aree private abbandonate e degradate, presenti sul territorio comunale, di eseguire in via immediata tutti gli interventi di pulizia e manutenzione
finalizzati all’eliminazione degli inconvenienti igienico-sanitari e di tutte le situazioni che possono determinare una minaccia alla pubblica e privata incolumità, nonché generare condizioni di grave pericolo per la salute delle persone;
c. a tutti i proprietari, conduttori, detentori a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, aggregati urbani, strutture turistiche, artigianali e industriali, di provvedere con decorrenza immediata:
1. alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore ai 50 metri dalle strade comunali e dai complessi edificati, di ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l’innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
2. al decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio – infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanza organica, aree di sosta turistiche, ecc.) da effettuare con mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia variabile tra i 5 ed i 20 metri;
3. al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi di incendi);
d. ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve le disposizioni che impongono distanze maggiori;
e. è altresì vietato, nei boschi e nelle campagne:
accendere fuochi di ogni genere;
far brillare mine o usare esplosivi;
usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.
D I S P O N E
a. salvo i casi previsti dal Codice Penale, dalla legge n. 353/2000 o da diversa disposizione di legge, l’inosservanza dei divieti e prescrizioni contenute nella presente ordinanza sono punite, a norma
dell’art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., con l’applicazione della sanzione amministrativa prevista da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
b. è fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la predetta ordinanza;
c. la Polizia Municipale e tutti gli altri organi di polizia e di vigilanza sono incaricati dei controlli per la corretta applicazione dell’ordinanza e di comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori;
d. di dare alla presente ordinanza la più ampia diffusione previa pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune, nonché affissione di copie o avvisi nei luoghi e locali pubblici dello stesso
Comune;
e. l’invio del presente provvedimento a:
– Prefettura di Avellino;
– Polizia Municipale;
– Comando Stazione Carabinieri di Gesualdo;
– Comando Stazione Carabinieri forestali di Mirabella Eclano;
– Commissariato della Polizia di Stato di Sant’Angelo dei Lombardi.
INFORMA
che, avverso l’ordinanza che precede, chiunque abbia interesse legittimo può proporre ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni, ovvero riscorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell’atto comunque acquisita.
RICHIAMA
infine, l’attenzione dei cittadini a segnalare l’avvistamento di un incendio ad una delle seguenti Amministrazioni:
– 0825/403158: Polizia Municipale;
– 0825/765670: Sala Operativa Unificata Permanente Provinciale;
– 081/2323111: Sala Operativa Regionale Unificata;
– 115: Vigili del Fuoco
– 1515: Carabinieri forestali;
– 113 – 112: altre Forze di Polizia.
Il Sindaco
Dott. Edgardo Pesiri
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