15 Marzo 2021
ORDINANZA SINDACALE n. 14/2021 – Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: Disposizioni urgenti in tema di attività mercatali e limitazioni alla mobilità.
Prot. n. 1580 del 15.03.2021
OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi della L. 833/78 in materia di igiene e sanita pubblica. Disposizioni urgenti in tema di attività mercatali e limitazioni alla mobilità.
ILSINDACO
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale e stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato al 15.10.2020 dal decreto legge 30 luglio 2020 n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31.01.2021dal decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 e, da ultimo, fino al 30.04.2021 dal D. L.14.01.2021 n. 2;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in Legge 27 maggio 2020 n. 35 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito in Legge 14 luglio 2020 n. 74, che in particolare all’art. 1 comma 8 prevede che “è vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;
VISTA la normativa di fonte statale e regionale emanata in materia di misure per la prevenzione del contagio da COVID-19;
VISTO il DPCM del 2 marzo 2021, avente efficacia dal 6 marzo 2021 al 6 aprile 2021, ed in particolare l’art. 11 “Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti” che al n. 1 dispone quanto segue:
- Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti ed alle abitazioni
VISTA l’ordinanza emanata in data 05.03.2021 dal Min. Salute, che ha statuito:
- Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal DPCM del 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alla Regione Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al capo V del citato decreto … (cosiddetta Zona Rossa).
VISTA l’Ordinanza Regionale n. 7 del 10 marzo 2021, come modificata ed integrata dall’Ordinanza n. 8 dell’11 marzo 2021, che dispone sull’intero territorio regionale, in particolare:
1.1 – Con decorrenza dall’11.03.2021 e fino al 21.03.2021, salvo che nella fascia oraria 7:30- 8.30, fa chiusura al pubblico dei parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, fatta salva fa sola possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti ed alle abitazioni private. I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso;
1.2 – Con decorrenza dal 12.03.2021 e fino al 21.03.2021, è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali. Sono esclusi dal divieto i negozi siti in prossimità o all’interno di aree mercatali, ove provvisti di servizi igienici autonomi, limitatamente alla vendita di generi alimentari e allo svolgimento delle altre attività consentite a mente dell’art. 45 del DPCM 02.03.2021;
1.3 – Si raccomanda alla popolazione di evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio contesto abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile;
CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento sociale e di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, con maggiore attenzione ai luoghi ed alle occasioni che possono determinare una assidua frequentazione con la contemporanea presenza di molteplici persone e con il conseguente affollamento che rende impossibile il mantenimento in maniera costante e sicura del previsto distanziamento;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da Covid-19, con andamenti non preventivamente controllabili, per il suo carattere particolarmente aggressivo nella popolazione, anche in considerazione del gravissimo grade di diffusività delle varianti ampiamente rilevate, come evidenziato dalla Cabina di Regia nazionale che ha confermato per la quarta settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio, con una chiara accelerazione nell’aumento dell’incidenza nazionale e, con riferimento alla Regione Campania, confermata al Report previsionale elaborato dal Ministero della Salute con valore di Rt pari a 1,76, nonché dall’Unità di crisi regionale, con notevole aggravamento del livello di ricettività delle strutture sanitarie ed ospedaliere;
PRESO ATTO della circolare del Ministero dell’Interno esplicativa del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 in cui viene chiarito, in particolare, che “nell’ambito delle misure di cui all ‘art.1, comma 2, le Regioni ed i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell’ambito delle loro competenze e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l’Economia Nazionale”;
CONSIDERATO che nella cittadina di Gesualdo si presentano punti di criticità come potenziali zone di assembramento anche di natura spontanea ed occasionale, in particolare con riferimento alle piazze di maggior frequentazione poste al centro dell’agglomerato cittadino;
RITENUTO, pertanto, urgente ed inderogabile, scongiurare pericoli di innalzamento dei contagi e, quindi, adottare tutte le possibili azioni idonee a far cessare gli accennati assembramenti fino a mutate esigenze, in particolare con riferimento ai punti di maggior aggregazione quali piazze, ville comunali, giardini pubblici e parco giochi;
VISTI
- l’art 32, comma 3, della Legge 833 del 23 dicembre 1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenza in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- gli 50 e 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
ORDINA
fatti salvi eventuali successivi provvedimenti anche nazionali e regionali nonché le eventuali decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, con effetto immediato e sino al 21.03.2021
- la chiusura al pubblico delle sottoelencate piazze:
Piazza Neviera, Piazza Umberto I, Piazza Canale, Area Convento PP. Cappuccini, Piazza Vitt. Veneto, Area ex Campo Sportivo.
- la chiusura al pubblico del parco giochi in Piazza Neviera e della villetta comunale sita nell’area ex Campo Sportivo.
3) con decorrenza dalle ore 15:00 del 15 marzo 2021 il divieto di svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali, anche con riferimento alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. E’ fatto altresì divieto di vendita, di ogni genere, degli esercenti ambulanti porta a porta.
Sono consentiti esclusivamente l’accesso ed il transito motivati da comprovate esigenze di lavoro o di necessità, ivi comprese quelle collegate all’accesso agli esercizi commerciali aperti ed abitazioni private, nonché al relativo deflusso.
SI RICHIAMA ALLA STRETTA OSSERVANZA
– dell’ art. 1 DPCM del 2 marzo 2021 che fa obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con se dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli sempre nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed in tutti i luoghi all’aperto, senza eccezione alcuna, mantenendo sempre una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro;
– delle norme contenute al Capo V “Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa” del DPCM del 2 marzo 2021, ed in particolare dell’ art. 40 che vieta ogni spostamento all’interno del Comune, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, evitando cosi ogni forma di stazionamento e/o assembramento.
AVVISA
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 del D.L. n.33/2020, convertito con Legge n. 74 del 141uglio 2020, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 4, c. 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n? 19, cosl come modificato dalla Legge di conversione n035/2020, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla Legge 689/81.
DISPONE
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva è resa pubblica mediante l’affissione all’ Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.
La Polizia Municipale di Gesualdo e tutte le Forze dell’ordine, in particolare la Stazione dei Carabinieri di Gesualdo, sono incaricati della sorveglianza e della applicazione del presente provvedimento.
II presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Avellino, alla Questura di Avellino, al Comando Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano, al Comando Stazione Carabinieri di Gesualdo ed alla locale Polizia Municipale.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione ovvero Ricorso straordinario al Capo della Stato entro il termine di giorni centoventi.
Gesualdo, 15.03.2021
IL SINDACO
F.to – Notaio Edgardo Pesiri
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